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Sez. L, Sentenza n. 3646 del 24/03/1992 (Rv. 476421 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Orario di lavoro - In genere | Contratto di lavoro a tempo parziale - Forma scritta "ad substantiam" - In epoca anteriore alla disciplina ex D.L. n. 726 del 1984 - Esclusione - Modificazione del contratto in tale epoca - Mutuo consenso delle parti - Necessità - Rinvio ad una clausola collettiva di riserva per il datore di lavoro di fissare gli orari secondo le esigenze aziendali - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1992-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476421-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Orario di lavoro - In genere

Alla stregua del principio generale secondo cui per la forma degli atti si applica la legge del tempo in cui essi furono posti in essere, la forma scritta - che l'art. 5 del d.l. 30 ottobre 1984 n. 726, convertito con legge n. 863 del 1984, richiede ("ad substantiam") per il contratto di lavoro a tempo parziale (in relazione, in particolare, alla distribuzione dell'orario ed alla successiva modifica di esso) - non è invece necessaria per la stipulazione di un contratto a tempo parziale in epoca anteriore all'entrata in vigore della disciplina predetta o per la modifica, nella medesima epoca, dell'orario ridotto già concordato, ferma peraltro la necessità che tale modifica (non attuabile unilateralmente dall'imprenditore neppure nel vecchio regime normativo) sia stabilita consensualmente dalle parti, ancorché mediante il rinvio ad una clausola di contratto collettivo (nella specie, art. 25 c.c.n.l. 21 novembre 1976 per i dipendenti di aziende commerciali) che riservi al datore di lavoro la facoltà di fissare gli orari di lavoro secondo le esigenze individuali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2094, Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 5 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)