Sez. 1, Sentenza n. 7060 del 02/05/1995 Ud. (dep. 20/06/1995) Rv. 201906 - 01
Impugnazioni - Appello - Decisioni in camera di consiglio - Casi - Pena | Accordo delle parti sull'applicazione della pena - Rinuncia ad uno o più motivi - Ricorso per cassazione avente ad oggetto le questioni sulle quali è intervenuta rinuncia - Esclusione, salvi i casi di denuncia di nullità assolute in ordine al rito o di violazione dell'art. 129 cod. proc. pen..
Impugnazioni - Appello - Decisioni in camera di consiglio - Casi - Pena
Quando l'appellante, nel dibattimento di appello, concorda con il Procuratore Generale - a norma dell'art. 599 comma quarto - la misura della pena, la rinuncia ad uno o più motivi di appello produce l'effetto di limitare la cognizione del gravame ai capi o ai punti della decisione ai quali si riferiscono i rimanenti motivi, onde l'imputato non può dolersi con il ricorso per cassazione dell'omessa motivazione in ordine ai motivi che hanno formato oggetto della rinuncia, salvo che vengano denunciate nullità assolute relative al rito o la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.. (Conf. Sez. I, n. 756 del 2 giugno 1995, Silvano, non massimata).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)