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Sez. 1, Sentenza n. 43721 del 15/11/2007 Ud. (dep. 23/11/2007) Rv. 238687 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE | Impugnabilità della decisione che definisce il concordato in appello - Cognizione del giudice di legittimità - Questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento oggetto di motivi rinunciati - Deducibilità in sede di legittimità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2007-11-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238687-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE

In virtù del disposto di cui all'art. 609, comma secondo, cod. proc. pen., il giudice di legittimità decide anche sulle questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, al di fuori di quelle proposte con i motivi di ricorso; ma tale principio non opera nell'ipotesi di concordato in appello allorquando le dette questioni siano state oggetto di motivi rinunciati, sebbene poi riproposti, nonostante la rinuncia, in sede di legittimità, in quanto nel vigente sistema processuale, avente i caratteri del sistema accusatorio, l'art. 599, comma quarto, cod. proc. pen. conferisce al potere dispositivo delle parti un effetto irretrattabile sull'ambito di cognizione del giudice di legittimità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)