Sez. 3, Sentenza n. 1619 del 03/02/2012 (Rv. 621533 - 01)
DEPOSITO (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - CUSTODIA DELLA COSA - DILIGENZA | Lavanderia - Qualificazione - Contratto misto di deposito ed opera - Conseguenze - Obblighi del depositario - Perdita o distruzione - Responsabilità - Esonero - Onere della prova.
DEPOSITO (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - CUSTODIA DELLA COSA - DILIGENZA
Il contratto mediante il quale taluno si impegna a tenere presso di sè degli abiti per darvi pulitura va considerato come contratto d'opera che, tuttavia, contiene anche le obbligazioni della custodia e della riconsegna proprie del contratto di deposito. Ne deriva che il depositario, se la cosa va perduta o distrutta, va esente da responsabilità solo se fornisce la prova dell'adempimento del dovere della diligenza del buon padre di famiglia nella custodia della cosa affidata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1177, Cod. Civ. art. 1776, Cod. Civ. art. 1778, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)