Sez. 3, Sentenza n. 11333 del 17/11/1993 (Rv. 484357 - 01)
Lavoro - Lavoro autonomo - Contratto d'opera - In genere (nozione, caratteri, differenze dall'appalto, distinzioni) | Impegno a tenere presso di sè una cosa determinata per ripararla - Obbligo di custodia e di riconsegna - Sussistenza - Dovere di diligenza nella custodia - Configurabilità.
Lavoro - Lavoro autonomo - Contratto d'opera - In genere (nozione, caratteri, differenze dall'appalto, distinzioni)
Il contratto d'opera mediante il quale taluno si impegna a tenere presso di sè una cosa determinata per ripararla, contiene in sè anche le obbligazioni della custodia e della riconsegna, proprie del contratto di deposito, con il conseguente dovere della diligenza del buon padre di famiglia - da valutarsi in relazione alla natura dell'attività esercitata - nella custodia della cosa affidata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1766, Cod. Civ. art. 1768, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)