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Sez. 3, Sentenza n. 10956 del 06/05/2010 (Rv. 612717 - 01)

DEPOSITO (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - CUSTODIA DELLA COSA - DILIGENZA | Autoriparatore - Obbligo di custodia e di riconsegna - Configurabilità - Conseguenze - Onere della prova circa la non imputabilità dell'inadempimento - Sussistenza - Pattuizione del ritiro dell'autovettura entro un termine determinato - Incidenza sull'onere della prova - Esclusione - Condizioni - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612717-01

DEPOSITO (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - CUSTODIA DELLA COSA - DILIGENZA

L'art. 1780 cod. civ., in forza del quale il depositario, per ottenere la liberazione dalla propria obbligazione, è tenuto a fornire la prova che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile, trova applicazione anche quando l'obbligazione della custodia e della riconsegna formi parte di un contratto misto nel quale confluiscano le cause del deposito e di altro contratto, come nel caso dell'affidamento di un'autovettura ad un'officina per la riparazione, in cui l'obbligo di custodia e di restituzione assume funzione accessoria, in quanto finalizzato all'adempimento dell'obbligazione principale; nè la pattuizione del ritiro dell'autovettura entro un termine determinato - in mancanza di un apposito patto limitativo della responsabilità ai sensi dell'art. 1229 cod. civ. - vale a segnare il limite temporale della durata dell'obbligo di custodia assoggettato alla disciplina di cui all'art. 1780 cod. civ., per cui scaduto il termine la suddetta norma non opererebbe, in quanto, anche qualora venga fatta un'offerta della prestazione di consegna mediante intimazione, il verificarsi della mora del creditore non è un evento automaticamente determinativo del mutamento della distribuzione del rischio contrattuale, occorrendo a tal fine anche il deposito di cui all'art. 1210 cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1207 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1208, Cod. Civ. art. 1209, Cod. Civ. art. 1210, Cod. Civ. art. 1212, Cod. Civ. art. 1229, Cod. Civ. art. 1780

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)