Sez. L, Sentenza n. 4756 del 20/10/1978 (Rv. 394452 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - REGIME TRANSITORIO DEI GIUDIZI PENDENTI - CAUSE PENDENTI DINANZI AL TRIBUNALE - APPELLO - ATTRIBUZIONE ALLA CORTE D'APPELLO IN FUNZIONE DI MAGISTRATURA DEL LAVORO - SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO IN VIA ORDINARIA - VIOLAZIONE DI NORME DI COMPETENZA FUNZIONALE - INSUSSISTENZA DENUNZIABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - REGIME TRANSITORIO DEI GIUDIZI PENDENTI - CAUSE PENDENTI DINANZI AL TRIBUNALE - APPELLO - ATTRIBUZIONE ALLA CORTE D'APPELLO IN FUNZIONE DI MAGISTRATURA DEL LAVORO - SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO IN VIA ORDINARIA - VIOLAZIONE DI NORME DI COMPETENZA FUNZIONALE - INSUSSISTENZA DENUNZIABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Il principio contenuto nell'art 450 cod proc civ, secondo cui l'appello contro le sentenze pronunciate nei processi relativi a controversie in materia di lavoro e di assistenza e previdenza obbligatorie deve essere proposto davanti alla Sezione della Corte di appello che funziona come magistratura del lavoro, continua ad operare, in via transitoria, dopo l'entrata in vigore della legge 11 agosto 1973 n 533, sul nuovo rito del lavoro, per quanto riguarda l'appello avverso le cause pendenti in primo grado avanti il tribunale. Tale attribuzione, pero, non involge una questione di Competenza, ma una mera distinzione di rito e, pertanto, qualora la Corte d'appello abbia giudicato in via ordinaria anziche in funzione di magistratura del lavoro nelle impugnazioni contro sentenze in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, e inammissibile la denunzia in Cassazione per nullita del giudizio per violazione di insussistenti norme di Competenza funzionale. (Conf 2198/78, mass n 391587).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 450, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)