Sez. L, Sentenza n. 2198 del 06/05/1978 (Rv. 391587 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - GIUDICE COMPETENTE - CORTE DI APPELLO - EX ART 20 DELLA LEGGE N 533 DEL 1973 - PRONUNCIA NON IN COMPOSIZIONE ORDINARIA MA IN FUNZIONE DI MAGISTRATURA DEL LAVORO - OBBLIGATORIETA - INOSSERVANZA - DEDUCIBILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - GIUDICE COMPETENTE - CORTE DI APPELLO - EX ART 20 DELLA LEGGE N 533 DEL 1973 - PRONUNCIA NON IN COMPOSIZIONE ORDINARIA MA IN FUNZIONE DI MAGISTRATURA DEL LAVORO - OBBLIGATORIETA - INOSSERVANZA - DEDUCIBILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Qualora una controversia di lavoro, od in materia di previdenza ed assistenza, sia devoluta in secondo grado, ai sensi delle Disposizioni transitorie dettate dall'art 20 della legge 11 agosto 1973 n 533, alla Corte d'appello (gravame avverso pronuncia resa dal tribunale collegialmente, o dal giudice istruttore in funzione di giudice unico), la Corte medesima deve pronunciare non in composizione ordinaria, ma in funzione di magistratura del lavoro, restando operante, in tale ipotesi, la previgente norma di cui all'art 450 cod proc civ. peraltro, vertendosi in tema di distinzione di rito e non di Competenza, l'inosservanza di detta norma non e denunciabile con ricorso per Cassazione, sotto il profilo del difetto di Competenza funzionale. (V 313/71, mass n 349819).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 450, Cod. Proc. Civ. art. 451, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)