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Sez. L, Sentenza n. 3961 del 02/05/1996 (Rv. 497295 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento - Soggetto onerato - Utilizzabilità, da parte del giudice, di risultanze di causa non dedotte dal datore di lavoro - Conseguenze.
Stato
decisa il 1996-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497295-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE

Dalla disposizione di cui all'art. 5 della legge 15 luglio 1966 n. 604 - in base alla quale incombe sul datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento - deriva che, in mancanza della suddetta prova, il datore di lavoro, convenuto in sede di impugnativa di licenziamento, rimane soccombente; non è peraltro necessario che la prova in questione sia acquisita al processo per il tramite dell'onerato, ben potendo il giudice porre a fondamento della decisione, ai sensi dell'art. 115, primo comma, cod. proc. civ., anche gli elementi di prova proposti dalle altre parti del giudizio, ed in particolare dal lavoratore licenziato. Ne consegue che, anche nella contumacia del datore di lavoro, il giudice può rigettare la domanda avente per oggetto l'impugnativa di un licenziamento qualora dalle risultanze di causa emerga che esso era giustificato.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)