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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1890 del 02/02/2015 (Rv. 634174 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Licenziamento ingiustificato - Indennità supplementare percepita dal dirigente in virtù di CCNL - Assoggettabilità all'imposta - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634174-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE

In tema d'imposte sui redditi di lavoro dipendente, va assoggettata ad IRPEF l'indennità supplementare percepita dal dirigente, in virtù di una norma del CCNL, a seguito di licenziamento ingiustificato, atteso che trova la fonte della sua obbligatorietà nella risoluzione non giustificata del rapporto di lavoro e costituisce una misura di matrice convenzionale volta, da una parte, a sanzionare la condotta datoriale e, dall'altra, a risarcire il dirigente per la perdita del posto di lavoro, che non dipenda da profili di sua colpa o responsabilità, mentre è ad essa estranea la valutazione di un danno emergente di natura diversa da quella retributiva.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6 com. 2, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 16 com. 1 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 46 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 48 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 23/02/1995 num. 41 art. 32 com. 1 CORTE COST., Legge 22/03/1995 num. 85 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)