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Sez. 2, Sentenza n. 9383 del 09/05/2000 Ud. (dep. 02/09/2000) Rv. 217343 - 01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Sostituzione del difensore di fiducia assente con il difensore di ufficio - Cessazione dell'incarico nel difensore di fiducia - Esclusione - Conseguenze in materia di notifica degli atti.
Stato
decisa il 2000-05-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217343-01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE

La sostituzione del difensore di fiducia assente con un difensore di ufficio per un atto del processo che impone l'assistenza all'imputato, non determina il venir meno della qualità nel difensore di fiducia medesimo, con la conseguenza che a quest'ultimo vanno notificati gli atti processuali successivi. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto che non fossero decorsi i termini per l'impugnazione in favore del difensore di fiducia, assente nell'udienza in cui venne pronunciata la sentenza e sostituito ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. da altro difensore designato d'ufficio, esclusivamente al quale era stato notificato l'avviso di deposito).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 97 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 102 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)