Sez. 4, Sentenza n. 2395 del 03/10/1997 Cc. (dep. 16/10/1997) Rv. 209064 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - REVOCA | Presupposti - Sopravvenienza di fatti nuovi - Necessità - Decorso del tempo - Fatto nuovo - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - REVOCA
In tema di sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, nonché di identificazione della misura cautelare più idonea, una volta che la posizione dell'indagato sia stata vagliata in sede di appello o di riesame, tale valutazione costituisce un punto fermo a meno che non sopravvengano fatti nuovi, tale dovendo intendersi anche il decorso del tempo dall'inizio dell'esecuzione della misura.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)