Sez. 3, Sentenza n. 1160 del 23/03/1999 Cc. (dep. 18/06/1999) Rv. 214543 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - REVOCA | Accertamento dei fatti nel giudizio di merito - Influenza sulla valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari - Sopravvenienza di fatti nuovi - Decorso del tempo dall'applicazione della misura - Rilevanza - Condizioni.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - REVOCA
In tema di gravi indizi e di esigenze cautelari, l'esaurimento del giudizio di merito con la condanna dell'imputato in primo e secondo grado e la conferma in entrambi dell'attualità della misura corrisponde al raggiungimento di un grado assai rilevante di certezza dei fatti, sui quali possono incidere solo elementi nuovi sopravvenuti, tali da modificarne il quadro complessivo. Anche il tempo decorso dall'applicazione della misura costituisce un dato di novità contestualmente valutabile ai fini della permanenza delle esigenze cautelari, purché sia accompagnato da altri elementi idonei a indurre il mutamento della situazione complessiva accertata con le decisioni adottate nei due gradi di giudizio e, quindi, a far ritenere la cessazione del pericolo che l'imputato torni a commettere gravi delitti della stessa specie di quello per cui si procede, sì da rendere non più adeguata la custodia in carcere e ad imporne la sostituzione con la misura attenuata degli arresti domiciliari.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)