diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3302 del 13/10/1975 (Rv. 377425 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - ATTENDIBILITA DEI TESTIMONI - RILEVANZA DELLE DEPOSIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1975-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377425-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - ATTENDIBILITA DEI TESTIMONI - RILEVANZA DELLE DEPOSIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La valutazione delle risultanze probatorie, il giudizio sulla attendibilita dei testi, sulla maggiore o minore credibilita delle loro affermazioni e sulla Rilevanza probatoria delle singole deposizioni, a confronto e a preferenza di altre, sono rimessi al sovrano apprezzamento del giudice di merito, il quale al riguardo non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento con una motivazione congrua e immune da vizi logici e giuridici. (Conf 522/74, mass n 368276).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 252

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)