Sez. 3, Sentenza n. 3621 del 03/06/1980 (Rv. 407475 - 01)
DONAZIONE - ATTI DI LIBERALITA - LIBERALITA D'USO - IN GENERE - CAUSA - NOZIONE - USI NEGOZIALI EX ART 770 COD CIV - RILEVANZA - LIMITI.*
DONAZIONE - ATTI DI LIBERALITA - LIBERALITA D'USO - IN GENERE - CAUSA - NOZIONE - USI NEGOZIALI EX ART 770 COD CIV - RILEVANZA - LIMITI.*
La causa, o funzione economico-sociale, della liberalita d'uso non e dissimile da quella del negozio di liberalita in senso ampio e consiste in un'attribuzione patrimoniale gratuita, comportante arricchimento del destinatario, effettuata dal disponente nella consapevolezza di non esservi tenuto ne per un dovere giuridico ne per un dovere extragiuridico rilevante per la legge; essa non si identifica, nel suo aspetto soggettivo, con l'intento di agire secondo il costume vigente, in quanto gli Usi negoziali richiamati dall'art 770, secondo comma, cod civ - i quali, per non escludere l'indefettibile spirito di liberalita proprio anche della figura negoziale prevista da detta norma, debbono a fortiori essere improduttivi di obbligazioni e di doveri sociali - rilevano, quali moventi che hanno determinato il soggetto ad effettuare l'attribuzione patrimoniale, solo sul piano del motivo, cui il legislatore assegna Rilevanza per negare alla liberalita d'uso la qualifica di donazione e sottrarla alla disciplina dettata per tale contratto. (V 1789/76, mass n 380570; (V 1933/70, mass n 347952; (V 3229/69, mass n 343243; (contra 2452/76, mass n 381235; (contra 1218/75, mass n 374661).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 769, Cod. Civ. art. 770
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)