Sez. 3, Sentenza n. 3597 del 26/10/1968 (Rv. 336840 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - UNITARIETA DEL GIUDIZIO DI RISARCIMENTO - NECESSITA - CONSEGUENZE - ECCEZIONE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - UNITARIETA DEL GIUDIZIO DI RISARCIMENTO - NECESSITA - CONSEGUENZE - ECCEZIONE.*
L'esigenza di contrarieta del giudizio di risarcimento del danno postula che nello stesso processo debbono essere fatti valere tanto i danni attuali, quanto quelli futuri, il che importa la sussistenza attuale delle cause del danno futuro e che questo si presenti con carattere di certezza e di inevitabilita, circa l'an, e sia, circa il quantum, valutabile sia pure in via di approssimazione o equitativa. Unica deroga al principio dell'unita del giudizio di liquidazione del danno e quella dell'aggravamento delle conseguenze dannose, che importa la revisione della liquidazione del danno contenuta in sentenza formalmente passata in cosa giudicata. Tale deroga trova applicazione, oltre che in tema di risarcimento di danni extracontrattuali, anche in tema di risarcimento di danni contrattuali, essendone identici i presupposti logici e giuridici. (nella specie in un precedente giudizio per risarcimento di danni per vizi della merce, promosso dal compratore contro il venditore non erano stati compresi gli effetti pregiudizievoli che al compratore medesimo sarebbero potuti derivare da un giudizio ancora in corso instaurato, contro detto compratore, dinanzi a giudice straniero per gli stessi vizi dall'acquirente straniero di parte della merce).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)