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Sez. L, Sentenza n. 3553 del 10/04/1999 (Rv. 525211 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) | Licenziamento collettivo - Giudizio di risarcimento danni promosso da lavoratore per violazione dei criteri di scelta - Richiesta di liquidazione del danno con riferimento alle retribuzioni maturande fino all'età pensionabile - Riconoscimento delle retribuzioni fino alla sentenza d'appello - Esclusione della liquidabilità del danno successivo - Passaggio in giudicato della sentenza d'appello - Instaurazione di un secondo giudizio - Richiesta delle retribuzioni successive alla pronuncia della sentenza d'appello - Per perdurante carenza di occupazione - Preclusione per effetto di precedente giudicato negativo - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525211-01

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI)

La violazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, da parte del datore di lavoro che disponga un licenziamento collettivo, non attribuisce al lavoratore il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, ma soltanto il diritto al risarcimento del danno, il quale, ai sensi degli artt. 1223 e ss. c.c. deve comprendere tutto il pregiudizio patrimoniale risentito dal lavoratore fino al momento in cui lo stesso abbia potuto trovare altra occupazione ed è liquidabile anche in via equitativa. Ne consegue che, qualora il lavoratore abbia chiesto in un primo giudizio il risarcimento del danno fino al momento della verificazione dell'età pensionabile ed in esso si sia visto liquidare il danno con esclusivo riferimento al periodo compreso fra la data del licenziamento e quella della sentenza d'appello, negandosi, invece, la possibilità di "poter statuire alcunché in ordine ai danni futuri", sotto il profilo della "possibile non realizzazione dell'evento dedotto (esistenza ed entità di un danno futuro)", resta preclusa dal vincolo del giudicato, al riguardo formatosi per la mancata impugnazione di quella sentenza, la possibilità di quel lavoratore di richiedere, con un nuovo giudizio, le retribuzioni successive alla sentenza d'appello, frattanto passata in giudicato, adducendo di non avere ancora trovato occupazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)