Sez. L, Sentenza n. 11876 del 23/11/1998 (Rv. 521031 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNI FUTURI | Condanna al risarcimento degli stessi - Limiti - Verificazione al momento della decisione della relativa causa lesiva contrattuale o extracontrattuale - Necessità - Fattispecie relativa alla portata di un giudicato relativo al rigetto per difetto di prova di domanda di risarcimento dei danni derivanti da una illegittima dequalificazione di un lavoratore subordinato.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNI FUTURI
La condanna al risarcimento del danno futuro presuppone che questo derivi da una causa lesiva, di natura contrattuale o extracontrattuale, già verificatasi. (Nella specie, un lavoratore in un primo giudizio aveva chiesto l'accertamento della sua illegittima assegnazione a mansioni inferiori a quelle precedentemente svolte e di sua spettanza nonché la condanna della controparte ad assegnarlo a mansioni di adeguato livello e al risarcimento dei danni, proponendo la liquidazione di questi in base ad una certa somma per ogni giorno della dequalificazione "per tutto il tempo che la stessa perdurerà"; mentre le altre domande erano state accolte, quella risarcitoria era stata rigettata per difetto di prova; in un secondo giudizio lo stesso lavoratore aveva chiesto il risarcimento dei danni subiti a seguito della continuazione della dequalificazione e il giudice di merito aveva accolto la domanda; la S.C., confermando quest'ultima pronuncia, ha escluso la violazione della cosa giudicata, dovendosi ritenere che il rigetto della precedente domanda potesse riguardare solo i danni, già verificati o futuri, conseguenza dell'illecito contrattuale concretamente messo in atto fino alla data della relativa sentenza).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)