diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 157 del 20/01/1976 (Rv. 378795 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA - GARANZIA PROPRIA - GARANZIA IMPROPRIA - ELEMENTI DIFFERENZIALI.*
Stato
decisa il 1976-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378795-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA - GARANZIA PROPRIA - GARANZIA IMPROPRIA - ELEMENTI DIFFERENZIALI.*

Ricorre l'ipotesi di garanzia propria quando l'Azione di regresso proposta contro il garante si basa sullo stesso titolo dedotto a fondamento della domanda principale, ovvero quando sussiste una connessione obbiettiva di titoli fra la domanda principale e quella accessoria. Si ha, invece, garanzia impropria quando la chiamata in causa sia diretta a riversare sul terzo gli effetti della domanda dello attore, in base ad un titolo distinto, autonomo ed indipendente da quello principale. (V 3265/73, mass n 367117; (V 2898/68, mass n 335636).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)