Sez. 1, Sentenza n. 1411 del 04/02/1993 (Rv. 480729 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere | Pagamenti di contributi previdenziali ed accessori - Revocabilità - Esclusione ex art. 4 D.L. n. 536 del 1987 - Applicabilità ai versamenti contributivi effettuati prima della sua entrata in vigore - Inammissibilità.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere
L'art. 4 del D.L. 30 dicembre 1987 n. 536, convertito, con modificazioni, in legge 29 febbraio 1988 n. 48, ai sensi del quale i pagamenti effettuati per contributi ed accessori in favore degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'art. 67 della legge fallimentare, configura un'innovazione di tipo anche sostanziale, perché, escludendo l'azione, nega al contempo il diritto della massa ad un determinato risultato economico (perseguibile, vertendosi in tema di diritto potestativo, esclusivamente mediante l'azione). Detta disposizione, pertanto, in difetto di espressa previsione di retroattività, non osta alla revocabilità, nel concorso dei requisiti posti dal citato art. 67, di versamenti contributivi effettuati prima della sua entrata in vigore, non potendo travolgere, toccandone gli elementi genetici, il diritto al recupero dei versamenti stessi all'attivo fallimentare, già insorto in base alla previgente normativa (senza che rilevi il carattere costitutivo della sentenza che accoglie la domanda revocatoria, non autorizzando ciò a qualificare il suddetto diritto come ancora "in fieri" fino alla pronuncia della sentenza medesima).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1987 num. 536 art. 4, Legge 29/02/1988 num. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)