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Sez. 1, Sentenza n. 11564 del 20/11/1997 (Rv. 510189 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - EFFETTI | Beni assoggettabili all'azione concorsuale - Beni sottoposti a regime di impignorabilità legale (nella specie, entrati a far parte del patrimonio indisponibile del Comune) - Azione revocatoria - Esperibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510189-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - EFFETTI

Gli effetti dell'azione revocatoria fallimentare (e cioè il puro e semplice assoggettamento del bene oggetto dell'atto di alienazione all'azione esecutiva concorsuale, senza alcuna incidenza sulla validità della convenzione negoziale revocata, e senza nessuna "riacquisizione" della proprietà del bene al patrimonio del fallito) sono incompatibili con il regime di impignorabilità legale cui risulti, in ipotesi, sottoposto il bene oggetto dell'azione "de qua", stante l'impossibilità oggettiva che esso possa concretamente essere assoggettato all'esecuzione concorsuale. Tale principio si applica alla ipotesi in cui la "res revocanda" abbia la qualità di bene del patrimonio indisponibile di un ente territoriale, e si estende anche al caso in cui detto bene abbia assunto tale qualità solo successivamente alla stipula dell'atto di alienazione di cui sia chiesta la revoca. (Nella specie, un comune si era reso acquirente, da un privato poi fallito, di un bene successivamente ascritto al patrimonio indisponibile dell'ente. La S.C., enunciando il principio di diritto di cui in massima, ha confermato la sentenza della corte territoriale che aveva negato ingresso all'azione revocatoria esperita dal curatore fallimentare con riferimento al bene "de quo").

Riferimenti normativi: Legge 16/03/1942 num. 267 art. 46 CORTE COST., Legge Falliment. art. 46 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)