Sez. 1, Sentenza n. 481 del 17/01/1995 (Rv. 489712 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Debito liquido ed esigibile - Pagamento - Revoca e restituzione - Diritto - Prescrizione - Interruzione - Semplice atto di costituzione in mora - Inidoneità - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
Il credito della massa dei creditori fallimentari verso l'"accipiens", per la restituzione della somma a questi versata, in pagamento di un debito liquido ed esigibile, dall'imprenditore poi fallito, nell'anno anteriore al fallimento (ovvero, come nell'ipotesi, nell'anno anteriore al provvedimento ministeriale di apertura della procedura di amministrazione straordinaria), nasce solo per effetto della sentenza, di natura costitutiva, che abbia pronunciato la revoca del pagamento stesso, con la conseguenza che la prescrizione del diritto alla revoca ed alla restituzione dell'indicato pagamento non può essere interrotta attraverso un semplice atto di costituzione in mora, occorrendo, invece, all'indicato fine, la proposizione della domanda giudiziale di revoca, in quanto l'effetto interruttivo dell'atto di costituzione in mora (art. 2943 cod. civ.) è configurabile solo quando si faccia valere un diritto corrispondente ad un'obbligazione già sorta, non un diritto condizionato all'esperimento di un'azione costitutiva (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, la quale ha escluso che una richiesta stragiudiziale, formulata con lettera del legale di un'impresa in amministrazione straordinaria fosse idonea ad interrompere la prescrizione del diritto alla revoca dei pagamenti effettuati in periodo sospetto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)