Sez. 3, Sentenza n. 4089 del 07/12/2001 Cc. (dep. 05/02/2002) Rv. 220854 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Costruzione abusiva - Sentenza di condanna per le ipotesi di reato previste dall'art. 20 legge n. 47 del 1985 - Possibilità di disporre la confisca a norma dell'art. 240 cod.pen.- Esclusione - Esistenza della disposizione specifica della demolizione di cui all'art. 7 legge n. 47.
EDILIZIA - IN GENERE
In materia edilizia, a seguito di sentenza di condanna per le ipotesi di reato di cui all'art. 20 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, non può essere disposta la confisca, né obbligatoria né facoltativa, a norma dell'art. 240 cod. pen., atteso che tale disposizione è derogata dalla disciplina speciale dell'art. 7 della citata legge n. 47, ai sensi della quale è prevista una specifica sanzione amministrativa (ingiunzione a demolire) di tipo ripristinatorio affidata in primis all'autorità comunale ed in via subordinata all'autorità giudiziaria, e fatto salva la possibilità di dichiarazione di prevalenti interessi pubblici che legittimano l'acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)