Sez. 5, Sentenza n. 18914 del 16/09/2011 (Rv. 619243 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - IN GENERE | Rimanenze finali - "Prodotti finiti" o "in corso di lavorazione" - Elementi distintivi - Parametri di valutazione - Natura del bene e stadio di lavorazione - Rilevanza - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - IN GENERE
In materia di determinazione del reddito d'impresa, l'art. 59 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (nel testo applicabile "ratione temporis") prevede un regime fiscale differenziato per i "prodotti finiti" e per i "prodotti in corso di lavorazione" avendo il legislatore considerato che i primi, non essendo più suscettibili di cambiamento in ragione dell'intervento dell'uomo, tendono a perdere valore nel tempo, mentre i secondi possono vedere ancora accrescere il proprio valore, in ragione dell'impegno dell'uomo, con la conseguenza che, al fine della classificazione delle rimanenze nell'una o nell'altra categoria, deve aversi riguardo ad alcune variabili essenziali, come la natura intrinseca del bene ed il suo stadio di lavorazione. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale nella valutazione delle rimanenze finali, aveva omesso di considerare l'aumento di valore del parmigiano, che, di regola, avviene con il protrarsi della stagionatura, grazie al costante ed attento intervento dell'uomo).
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 59
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)