Sez. 5, Sentenza n. 869 del 15/01/2009 (Rv. 606241 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RIMANENZE - VALUTAZIONE DEI BENI | Prodotti difettosi - Inclusione tra le rimanenze - Necessità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RIMANENZE - VALUTAZIONE DEI BENI
In tema imposte sui redditi, e con riferimento alla determinazione del reddito d'impresa, il secondo ed il quinto comma dell'art. 59 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 stabiliscono criteri diversi per la valutazione delle rimanenze e dei prodotti in corso di lavorazione: pertanto, ai fini della valutazione delle giacenze di magazzino, i prodotti ritenuti difettosi non possono essere qualificati come prodotti in corso di lavorazione, e valutati in base ai costi sostenuti nell'esercizio, con l'attribuzione di una differenza di prezzo, ma vanno inclusi tra le rimanenze, da valutarsi al costo unitario di produzione.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 9, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 59, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)