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Sez. U, Ordinanza n. 10615 del 04/07/2003 (Rv. 564827 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO | Precedente fissazione per l'udienza pubblica - Ricorso - Trattazione in camera di consiglio - Ammissibilità - Ricorso manifestamente fondato - Condizioni - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564827-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO

La possibilità di trattazione del ricorso per cassazione in camera di consiglio è consentita anche con riguardo alle pronunce rimesse alla competenza delle sezioni unite quando, ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ., sussistono le condizioni ivi previste dal secondo comma. Nell'ambito di queste, nel caso in cui il ricorso sia manifestamente fondato perché propone una questione di diritto identica ad altra già da essa Corte reiteratamente esaminata e decisa, con costante orientamento, in senso conforme a quello auspicato dal ricorrente, tale possibilità ricorre quando: a) il resistente non solleciti una revisione critica del precedente orientamento affidandola a ragioni nuove e diverse da quelle disattese nelle precedenti occasioni, così che l'interpretazione fornita dalla Corte di cassazione possa considerarsi, in modo indiscusso, come quel <<diritto vivente>> che, secondo il costante riconoscimento della Corte costituzionale, compete alla Cassazione di elaborare, sia quale giudice della giurisdizione sia quale suprema magistratura ordinaria, preposta al controllo di legalità; b) difettino elementi di gravità tale da esonerare la Corte stessa dal dovere di fedeltà ai propri precedenti, sul quale si fonda, per larga parte, l'assolvimento della funzione di assicurare l'esatta osservanza, l'uniforme interpretazione della legge e l'unità del diritto oggettivo nazionale, assegnatale dall'art. 65 ord. giud. e dall'art. 111 Cost..

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 65 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 375 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)