Sez. 3, Sentenza n. 15998 del 12/02/2003 Ud. (dep. 07/04/2003) Rv. 224248 - 01
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - PRODOTTI IN CONFEZIONI E PRODOTTI SFUSI - IN GENERE | Vendita di carni contaminate da salmonella - Reato di cui all'art.5 lett. d) l. 283 del 1962 - Configurabilità - Ragioni.
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - PRODOTTI IN CONFEZIONI E PRODOTTI SFUSI - IN GENERE
La vendita di carni contaminate da salmonella rientra nella previsione di cui all'art.5 lett.d) della legge n.283 del 1962 - per il quale "è vietato... vendere... o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari... insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive..." - e non in quella di cui alla lettera c) della stessa norma che vieta la vendita di sostanze alimentari con cariche microbiotiche superiori "ai limiti che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali", in quanto la previsione di cui all'art.5 lett.d) rappresenta una norma di chiusura con la quale il legislatore ricomprende le sostanze "comunque" nocive, non inquadrabili nelle ipotesi specifiche contemplate nella stessa lettera nonché in quelle precedenti, nell'ambito di operatività dell'art.5 succitato. Ne consegue che l'eventuale osservanza dei limiti di cui all'art.5 lett.c) ed a maggior ragione l'omessa previsione degli stessi non equivale ad un giudizio di assoluta innocuità del prodotto alimentare che, invece, può rivelarsi "comunque" nocivo in virtù di un accertamento in fatto, non censurabile in sede di legittimità e, quindi, rientrare nella previsione di cui all'art.5 lett. d) della legge n.283 del 1962.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1962 num. 283 art. 5 com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 30/04/1962 num. 283 all. C art. 5 com. 1 lett. D
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)