Sez. L, Sentenza n. 2300 del 04/03/1987 (Rv. 451506 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LIBERALIZZAZIONE EX ART. 11 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - PRESUPPOSTO DEL RAGGIUNGIMENTO DELL'ETÀ MASSIMA - SUSSISTENZA AL MOMENTO DELLA DICHIARAZIONE DI RECESSO E NON A QUELLO DELLA SUA EFFICACIA - NECESSITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LIBERALIZZAZIONE EX ART. 11 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - PRESUPPOSTO DEL RAGGIUNGIMENTO DELL'ETÀ MASSIMA - SUSSISTENZA AL MOMENTO DELLA DICHIARAZIONE DI RECESSO E NON A QUELLO DELLA SUA EFFICACIA - NECESSITÀ.*
Il presupposto di fatto costituito dal raggiungimento dell'età massima prevista dall'art. 11 della legge n. 604 del 1966, presupposto che determina la cessazione del regime di stabilità del rapporto e quindi la liberalizzazione del recesso, deve sussistere al momento della manifestazione di volontà del datore di lavoro che intenda recedere ad nutum dal rapporto e non già al momento in cui il recesso stesso è destinato a spiegare efficacia. (V 5700/85, mass n 442888).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)