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Sez. L, Sentenza n. 2613 del 30/05/1989 (Rv. 462914 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - VOLONTARIO (AD NUTUM) - IN GENERE - RAGGIUNGIMENTO DELL'ETÀ MASSIMA EX ART. 11 LEGGE N. 604 DEL 1966 - RILEVANZA - CONDIZIONE - INTIMAZIONE ANTERIORE CON EFFICACIA RINVIATA A DETTO RAGGIUNGIMENTO - ILLEGITTIMITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1989-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462914-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - VOLONTARIO (AD NUTUM) - IN GENERE - RAGGIUNGIMENTO DELL'ETÀ MASSIMA EX ART. 11 LEGGE N. 604 DEL 1966 - RILEVANZA - CONDIZIONE - INTIMAZIONE ANTERIORE CON EFFICACIA RINVIATA A DETTO RAGGIUNGIMENTO - ILLEGITTIMITÀ - LIMITI.*

Il presupposto del raggiungimento dell'età massima prevista dall'art. 11 della legge n. 604 del 1966, il verificarsi del quale determina la cessazione del regime di stabilità del rapporto di lavoro e quindi la liberalizzazione del recesso, deve sussistere al momento in cui il datore di lavoro manifesta la propria volontà di recedere, non essendo sufficiente che esso sussista alla data fissata per l'efficacia del licenziamento, che, pertanto, è illegittimo, a norma degli artt. 1, 3 e 11 della citata legge, ove manchi una giusta causa o un giustificato motivo di recesso. (V 7151/87, mass n 455294; (V 2300/87, mass n 451506; (V 5700/85, mass n 442888; (V 657/84, mass n 432927; (V 5964/81, mass n 416742).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)