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Sez. L, Sentenza n. 5700 del 19/11/1985 (Rv. 442888 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO ("AD NUTUM") - IN GENERE - ESISTENZA DELLA FACOLTÀ DI RECESSO "AD NUTUM" - ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO AL MOMENTO DELLA COMUNICAZIONE DEL LICENZIAMENTO E NON A QUELLO DELLA PRODUZIONE DELL'EFFETTO ESTINTIVO DEL RAPPORTO - CONSEGUENZE - LICENZIAMENTO CON PREAVVISO COMUNICATO IN REGIME DI RECESSO CAUSALE E DI STABILITÀ REALE MA CON EFFETTO PER IL TEMPO DEL RAGGIUNGIMENTO DELL'ETÀ PENSIONABILE - ILLEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1985-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442888-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO ("AD NUTUM") - IN GENERE - ESISTENZA DELLA FACOLTÀ DI RECESSO "AD NUTUM" - ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO AL MOMENTO DELLA COMUNICAZIONE DEL LICENZIAMENTO E NON A QUELLO DELLA PRODUZIONE DELL'EFFETTO ESTINTIVO DEL RAPPORTO - CONSEGUENZE - LICENZIAMENTO CON PREAVVISO COMUNICATO IN REGIME DI RECESSO CAUSALE E DI STABILITÀ REALE MA CON EFFETTO PER IL TEMPO DEL RAGGIUNGIMENTO DELL'ETÀ PENSIONABILE - ILLEGITTIMITÀ.*

L'esistenza, o meno, della facoltà del datore di lavoro di recedere ad nutum dal rapporto previo preavviso - per essere il rapporto stesso soggetto al regime previsto dall'art. 2118 cod. civ. e non a quello del cosiddetto recesso causale e della stabilità reale, quale sancito dalla legge n. 604 del 1966 e dall'art. 18 dello statuto dei lavoratori - va riscontrata al momento in cui il licenziamento (atto recettizio) viene comunicato al lavoratore e non al momento successivo in cui la manifestazione di volontà del datore di lavoro è destinata a produrre l'effetto risolutivo. Pertanto, in caso di rapporto di lavoro soggetto al regime del recesso causale e della stabilità reale, ove il datore di lavoro comunichi al lavoratore, con il preavviso di contratto, il licenziamento per il tempo in cui quest'ultimo raggiungerà l'età pensionabile, restando così fuori dalla tutela della legge n. 604 cit. (art. 11), il licenziamento medesimo - in Mancanza di clausole contrattuali di automatica risoluzione del rapporto di lavoro - è illegittimo atteso che al momento della sua comunicazione trova applicazione ancora la legge n. 604 del 1966 con la conseguente necessità del giustificato motivo per il recesso del datore di lavoro. (V 4322/83, mass n 429220; (V 3572/81, mass n 414183; (V 4624/80, mass n 408444).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)