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Sez. 1, Sentenza n. 6470 del 10/05/2001 (Rv. 546551 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - CONDIZIONI - RIFIUTO DEL CONSENSO DA PARTE DELL'ALTRO GENITORE - IN GENERE | Previa audizione del minore - Inosservanza - Nullità rilevabile d'ufficio - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546551-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - CONDIZIONI - RIFIUTO DEL CONSENSO DA PARTE DELL'ALTRO GENITORE - IN GENERE

Nel procedimento disciplinato dall'art. 250, quarto comma, cod. civ., il vizio procedurale dipendente dalla mancata audizione del minore deve essere espressamente dedotto dalle parti, non trattandosi di nullità rilevabile d'ufficio, ma di prescrizione rivolta a soddisfare unicamente l'esigenza di accertare se il rifiuto del consenso del genitore che per primo ha proceduto al riconoscimento risponda o meno all'interesse del minore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 250 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)