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Sez. 1, Sentenza n. 11263 del 29/12/1994 (Rv. 489456 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - CONDIZIONI - RIFIUTO DEL CONSENSO DA PARTE DELL'ALTRO GENITORE - IN GENERE | Previa audizione del minore - Disposizione d'ufficio - ObbligatorietĂ  - Inosservanza - RilevabilitĂ  con eccezione di parte - Carattere esclusivo.
Stato
decisa il 1994-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489456-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - CONDIZIONI - RIFIUTO DEL CONSENSO DA PARTE DELL'ALTRO GENITORE - IN GENERE

Nel procedimento disciplinato dall'art. 250, quarto comma, cod. civ. l'audizione del minore costituisce la prima fonte del convincimento del giudice circa la convenienza del secondo riconoscimento e deve, quindi, essere disposta anche d'ufficio. Tuttavia il vizio procedurale dipendente dal mancato espletamento di un tale incombente deve essere espressamente dedotto dalle parti, non trattandosi di nullitĂ  rilevabile d'ufficio, ma di prescrizione rivolta a soddisfare unicamente l'esigenza istruttoria di accertare se il rifiuto del consenso risponda o meno all'interesse del figlio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 250 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)