Sez. 1, Sentenza n. 6952 del 01/08/1996 (Rv. 498916 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Riforma totale o parziale della sentenza tassata - Rilevanza nel giudizio insorto a seguito dell'impugnazione dell'avviso di liquidazione - Esclusione - Domanda di rimborso al competente ufficio del registro - Necessità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI
In tema di imposta di registro, ai sensi del disposto degli artt. 37 e 77 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, la riforma totale o parziale nei successivi gradi di giudizio (e fino alla formazione del giudicato) della sentenza tassata non si riflette sull'avviso di liquidazione relativo a detta sentenza, ma fa sorgere un (autonomo) diritto del contribuente al conguaglio o al rimborso. Tale diritto non può essere fatto valere nel giudizio eventualmente insorto a seguito di ricorso avverso l'avviso di liquidazione, ma deve essere azionato nelle forme ed entro i termini di decadenza di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 131 del 1986, che prevede la presentazione di un'apposita domanda di rimborso all'ufficio che ha eseguito la registrazione. Pertanto la sola riforma della sentenza tassata non determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio insorto a seguito di ricorso avverso l'avviso di liquidazione summenzionato, trattandosi di evento che non incide ex se sulla legittimità e sulla fondatezza della pretesa tributaria azionata con l'avviso stesso.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 77
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)