Sez. 5, Sentenza n. 12757 del 29/05/2006 (Rv. 590146 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Riforma totale o parziale del provvedimento tassato - Rilevanza nel giudizio insorto a seguito dell'impugnazione dell'avviso di liquidazione - Esclusione - Domanda di rimborso - Necessità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI
In tema di imposta di registro dovuta sugli atti dell'autorità giudiziaria, ai sensi degli artt. 37 e 77 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la riforma totale o parziale (nel successivo corso del giudizio e fino alla formazione del giudicato) del provvedimento tassato non si riflette sul relativo avviso di liquidazione, ma fa sorgere un autonomo diritto del contribuente al conguaglio o al rimborso, il quale non può essere fatto valere nel corso del giudizio insorto a seguito del ricorso avverso l'avviso di liquidazione, ma dev'essere azionato nei modi e nei tempi previsti dall'art. 77 citato.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 77
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)