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Sez. 5, Sentenza n. 12551 del 15/10/2001 (Rv. 549635 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Sentenza tassata - Riforma totale o parziale - Rilevanza nel giudizio relativo all'impugnazione dell'avviso di liquidazione - Esclusione - Rimborso - Richiesta al competente ufficio del registro e non nel predetto giudizio - Necessità - Disciplina ex art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Contrasto con gli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549635-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI

In tema di imposta di registro, ai sensi del disposto degli artt. 37 e 77 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la riforma totale o parziale nei successivi gradi di giudizio (e fino alla formazione del giudicato) della sentenza tassata non si riflette sull'avviso di liquidazione relativo a detta sentenza, ma fa sorgere un (autonomo) diritto del contribuente al conguaglio o al rimborso. Tale diritto non può essere fatto valere nel giudizio eventualmente insorto a seguito di ricorso avverso l'avviso di liquidazione, ma deve essere azionato nelle forme ed entro i termini di decadenza di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 131 del 1986, che prevede la presentazione di un'apposita domanda di rimborso all'Ufficio che ha eseguito la registrazione. Pertanto la sola riforma della sentenza tassata non determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio insorto a seguito di ricorso avverso l'avviso di liquidazione summenzionato, trattandosi di evento che non incide ex se sulla legittimità e sulla fondatezza della pretesa tributaria azionata con l'avviso stesso. Detto sistema delineato dal citato art. 37 - e cioè: assoggettamento ad imposta di registro (nella misura fissata per le diverse ipotesi previste dall'art. 8 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986) di provvedimenti giurisdizionali anche non definitivi, perché impugnati od ancora impugnabili, salvo esercizio dei diritti al conguaglio o al rimborso sulla base di successiva sentenza passata in giudicato - non può ritenersi in contrasto con gli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)