Sez. 2, Sentenza n. 19219 del 21/09/2011 (Rv. 619264 - 01)
URBANISTICA - IN GENERE | Atti tra vivi di trasferimento di diritti reali relativi a terreni - Mancata allegazione del certificato di destinazione urbanistica - Nullità ex art. 18, secondo comma, della legge n. 47 del 1985 (art. 30 d.P.R. n. 380 del 2001) - Finalità - Certificato relativo ad area più vasta rispetto a quella compravenduta - Nullità - Esclusione - Limiti - Valutazione - Necessità - Criteri.
URBANISTICA - IN GENERE
La disposizione del secondo comma dell'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, poi recepita nell'art. 30, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - che sancisce la nullità degli atti tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni, quando ad essi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni riguardanti l'area interessata - è finalizzata, da un lato, a reprimere e a scoraggiare gli abusi edilizi e, dall'altro, ad informare il Comune sulle vicende negoziali riguardanti l'area affinchè possa svolgere i dovuti controlli. Ne consegue che, ove il certificato allegato riguardi un'area più vasta rispetto a quella compravenduta - ma comprensiva di quest'ultima - non può ritenersi di per sé integrata la nullità prevista dalla legge, dovendosi verificare s il certificato sia idoneo a realizzare gli obiettivi per cui è richiesto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 18 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)