Sez. U, Sentenza n. 5449 del 08/11/1985 (Rv. 442652 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - ASSUNTORIE - DESIGNAZIONE E RETRIBUZIONE DA PARTE DELLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA DEI SOSTITUTI - ASSUNTORI - CARATTERE DI STABILITÀ DELLA DESIGNAZIONE - INQUADRABILITÀ DEL RAPPORTO NELL'ASSUNTORIA - ESCLUSIONE - SUSSISTENZA DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - CONSEGUENZA.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - ASSUNTORIE - DESIGNAZIONE E RETRIBUZIONE DA PARTE DELLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA DEI SOSTITUTI - ASSUNTORI - CARATTERE DI STABILITÀ DELLA DESIGNAZIONE - INQUADRABILITÀ DEL RAPPORTO NELL'ASSUNTORIA - ESCLUSIONE - SUSSISTENZA DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - CONSEGUENZA.*
Qualora una società concessionaria di trasporto ferroviario, in relazione alla costatata impossibilità dei propri assuntori (di stazione o di passaggio a livello) di farsi adeguatamente sostituire in caso di assenza per riposi, ferie, malattia od infortunio, provveda direttamente a designare e retribuire i "sostituti-assuntori", con carattere di stabilità e continuità, in base a predisposti turni (cosiddetti assuntori ruotanti o volanti) il rapporto con tali sostituti non è riconducibile in quello di assuntoria, come disciplinato dalla legge 3 febbraio 1965 n. 14 con i connotati di autonomia del contratto d'opera, e viene ad integrare un rapporto di lavoro subordinato con la medesima concessionaria, implicante il diritto al trattamento retributivo riconosciuto al personale da essa dipendente. (V 2253/81, mass n 412985).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 CORTE COST., Legge 03/02/1965 num. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)