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Sez. L, Sentenza n. 6007 del 09/07/1987 (Rv. 454385 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - ASSUNTORIE - RAPPORTO FRA ASSUNTORE ED AZIENDA FERROTRAMVIARIA E RAPPORTO FRA ASSUNTORE E COADIUTORE - NATURE RISPETTIVE - ASSICURAZIONI SOCIALI, RETRIBUZIONI E INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - SPETTANZA AL COADIUTORE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'AZIENDA - ESCLUSIONE - AZIONE DI RIVALSA DELL'ASSUNTORE NEI CONFRONTI DI QUEST'ULTIMA - AMMISSIBILITÀ - FONDAMENTO.*
Stato
decisa il 1987-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454385-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - ASSUNTORIE - RAPPORTO FRA ASSUNTORE ED AZIENDA FERROTRAMVIARIA E RAPPORTO FRA ASSUNTORE E COADIUTORE - NATURE RISPETTIVE - ASSICURAZIONI SOCIALI, RETRIBUZIONI E INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - SPETTANZA AL COADIUTORE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'AZIENDA - ESCLUSIONE - AZIONE DI RIVALSA DELL'ASSUNTORE NEI CONFRONTI DI QUEST'ULTIMA - AMMISSIBILITÀ - FONDAMENTO.*

Alla stregua della legge 3 febbraio 1965 n. 14, mentre il rapporto fra l'assuntore e l'azienda ferrotranviaria rientra nello schema del contratto d'opera o di lavoro autonomo, con la conseguenza della insussistenza di un Obbligo dell'azienda a corrispondere l'indennità di anzianità all'assuntore, il rapporto fra questo ed il coadiutore si configura come rapporto di lavoro subordinato, con la conseguenza che l'assuntore è tenuto nei confronti di tale dipendente alle assicurazioni sociali nonché alla corresponsione delle retribuzioni e dell'indennità di anzianità, restando al riguardo esclusa la legittimazione passiva della azienda, salva, nel caso in cui tale indennità sia stata giudizialmente domandata dal coadiutore all'assuntore, l'ammissibilità dell'Azione di rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'azienda, in considerazione del disposto dell'art. 7 della legge predetta, per cui la Determinazione del canone dovuto dall'azienda all'assuntore deve tener conto degli oneri retributivi ed assicurativi gravanti sull'assuntore stesso nei confronti dei suoi coadiutori. (V 5449/85, mass n 442652; (V 5033/85, mass n 442365; (V 716/85, mass n 438924).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2222, Legge 03/02/1965 num. 14 art. 4, Legge 03/02/1965 num. 14 art. 6, Legge 03/02/1965 num. 14 art. 7, Legge 03/02/1965 num. 14 art. 8, Legge 03/02/1965 num. 14 art. 11, Legge 03/02/1965 num. 14 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)