Sez. L, Sentenza n. 2987 del 13/05/1985 (Rv. 440707 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA - DICHIARATA IN SENTENZA - IMPUGNAZIONE DELLA PRONUNCIA NEGATIVA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - RIPROPOSIZIONE DELLA QUESTIONE NEGLI ULTERIORI GRADI DEL GIUDIZIO - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE.*
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA - DICHIARATA IN SENTENZA - IMPUGNAZIONE DELLA PRONUNCIA NEGATIVA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - RIPROPOSIZIONE DELLA QUESTIONE NEGLI ULTERIORI GRADI DEL GIUDIZIO - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE.*
Di fronte alla reiezione della denuncia di incostituzionalità la parte interessata ha l'Onere di non lasciare passare in giudicato la statuizione che applica la norma, della cui legittimità si dubita, ma non anche quello di impugnare come tale la pronuncia negativa dell'accesso alla Corte costituzionale, data la possibilità di riproposizione della questione su istanza di parte o di rilevabilità di ufficio in ogni stato e grado del processo. Pertanto, il problema di costituzionalità negli ulteriori gradi di giudizio va risolto in via autonoma e indipendentemente dalla correttezza o meno della motivazione della sentenza impugnata, con la conseguenza che ove la Corte di Cassazione ritiene, contrariamente al giudice del merito, che la questione sia rilevante e non manifestamente infondata, non ne deriva la Cassazione per tale motivo della sentenza impugnata, ma la diretta rimessione alla Corte costituzionale della questione sollevata dalla parte. (V 4333/81, mass n 415030; (V 3381/80, mass n 407109; (V 2714/77, mass n 386362).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)