Sez. L, Sentenza n. 7379 del 09/08/1996 (Rv. 499119 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI | Giusta retribuzione ex art. 36 Cost. - Applicazione in via parametrica dei contratti collettivi - Mensilità aggiuntive e scatti di anzianità - Applicazione automatica - Esclusione - Comparazione fra i compensi ricevuti in fatto e i livelli retributivi assicurati dai contratti collettivi - Necessità - Scatti di anzianità - Applicazione automatica - Esclusione - Limiti - Adeguatezza delle retribuzioni rispetto alla acquisita anzianità di servizio - Rilevanza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI
Per la determinazione della giusta retribuzione ex art. 36 Cost. i contratti collettivi postcorporativi, non direttamente applicabili al rapporto, possono essere utilizzati soltanto quale parametro e quindi con esclusione dell'automatica applicazione degli istituti convenzionali di cosiddetta retribuzione indiretta, quali le mensilità aggiuntive o gli scatti di anzianità, la cui applicazione è subordinata all'esito positivo dell'indagine del giudice (condotta anche tenendo conto del rapporto fra la retribuzione di fatto ricevuta dal lavoratore e quella prevista dal contratto collettivo, nonché delle caratteristiche della prestazione e della situazione personale e familiare del lavoratore stesso)circa la necessità di computare i detti compensi per garantire l'adeguatezza della retribuzione ex art. 36 Cost., dovendo in particolare considerarsi, quanto agli scatti di anzianità, che, ferma l'esclusione di ogni automatismo nella loro applicazione, la giusta retribuzione deve essere adeguata in proporzione all'acquisita anzianità di servizio, atteso che la prestazione di lavoro, di norma, migliora qualitativamente per effetto dell'esperienza.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)