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Sez. 1 - , Ordinanza n. 17289 del 27/06/2019 (Rv. 654421 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Permesso di soggiorno per motivi familiari - Rinnovo - Valutazione della pericolosità sociale - Necessità - Diniego per ragioni di sicurezza pubblica - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2019-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654421-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di immigrazione, costituisce una condizione ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno, richiesto per motivi familiari, la verifica della pericolosità sociale - intesa come pericolosità non solo per l'ordine pubblico, ma anche solo per la sicurezza pubblica - del familiare straniero di cittadino italiano o dell'Unione europea e, pertanto, la sua sussistenza deve essere valutata dall'autorità competente al rilascio o al rinnovo del titolo, in conformità con l'art. 20 del d.lgs. n. 30 del 2007, in forza del quale la "pericolosità sociale" costituisce, conformemente alla direttiva 2004/38/CEE, una limitazione al mantenimento del diritto di soggiorno.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 13 com. 1, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 20, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 23, Direttive del Consiglio CEE 29/04/2004 num. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)