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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17070 del 28/06/2018 (Rv. 649646 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Divieto di espulsione per coesione familiare - Operatività - Limiti - Accertamento in concreto del giudice di merito - Valutazione da effettuarsi nell’attualità - Necessità.
Stato
decisa il 2018-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649646-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In materia di divieto di espulsione per ragioni di coesione familiare, è onere dell'autorità amministrativa e, successivamente, dell'autorità giurisdizionale, al fine di non incorrere nel vizio di motivazione, esplicitare in concreto le ragioni dell'attuale pericolosità sociale del richiedente il permesso di soggiorno, che siano tali da giustificare il rigetto dell'istanza. Per effetto delle modifiche introdotte, con il d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5, agli artt. 4, comma 3 e 5, comma 5 (cui è stato anche aggiunto il comma 5 bis) del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, infatti, in caso di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare non è più prevista l'applicabilità del meccanismo di automatismo espulsivo, in precedenza vigente, che scattava in virtù della sola condanna del richiedente per i reati identificati dalla norma (nella specie, in materia di stupefacenti), sulla base di una valutazione di pericolosità sociale effettuata "ex ante" in via legislativa, occorrendo, invece, per il diniego, la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale effettuato in concreto, il quale induca a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, tale da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi di valutazione contenuti nel novellato art. 5, comma 5 del d.lgs. n. 286 del 1998 (la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese d'origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del soggiorno pregresso).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 4 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 5 lett. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 29 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 08/01/2007 num. 5 art. 2 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 22/09/2003 num. 86

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)