Sez. 1 - , Sentenza n. 30828 del 28/11/2018 (Rv. 651885 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Stranieri - Divieto di espulsione nel caso previsto dall’art. 19, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 286 del 1998 - Limite all’operatività del divieto - Motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato - Configurabilità.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
Ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 286 del 1998, non è espellibile lo straniero convivente con coniuge cittadino italiano, salvo che nei casi previsti dall'art. 13, comma 1, del d.lgs. citato. Tale disposizione deve essere interpretata nel senso che il divieto di espulsione non sarà operante solo in presenza dei "motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato", di cui al comma 1 dell'art. 13, alla luce dei quali venga adottato il provvedimento ministeriale di alta amministrazione di competenza del Ministro dell'Interno, previa notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro degli Affari Esteri, previa valutazione comparativa degli interessi in questione, dovendosi escludere che tale valutazione, di natura discrezionale possa essere svolta dal Prefetto in sede di emissione del decreto.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 2 lett. C CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)