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Sez. L, Sentenza n. 1368 del 04/02/1993 (Rv. 480687 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Casse di mutualità e fondi previdenziali - Previdenza marinara | Diritto all'indennità giornaliera ex art. unico legge n. 1486 del 1982 - Spettanza ai marittimi - Condizione - Giudizio di inidoneità temporanea da parte delle commissioni mediche - Sindacabilità da parte del giudice ordinario - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1993-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480687-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Casse di mutualità e fondi previdenziali - Previdenza marinara

Il diritto all'indennità giornaliera prevista dall'articolo unico della legge 16 ottobre 1982 n. 1486 compete ai marittimi, che all' atto della cessazione dell'assistenza per malattia o infortunio siano dichiarati temporaneamente inidonei (ai servizi della navigazione) da parte delle competenti commissioni mediche con accertamento dello specifico requisito sanitario (inidoneità temporanea), che può essere impugnato dinanzi al giudice amministrativo. Tale giudizio delle commissioni mediche non può essere sindacato dal giudice ordinario che, adito per l'attribuzione dell'indennità, può peraltro procedervi direttamente nel caso in cui le dette commissioni non vi abbiano provveduto.

Riferimenti normativi: Legge 16/10/1962 num. 1486

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)