Sez. L, Sentenza n. 5082 del 10/05/1995 (Rv. 492178 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - PREVIDENZA MARINARA | Indennità giornaliera - Diritto del lavoratore marittimo - Presupposto - Temporanea inabilità all'esercizio della navigazione causalmente riferibile a malattia o ad infortunio - Disciplina ex art. unico legge n. 1486 del 1962 - Portata.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - PREVIDENZA MARINARA
In tema di previdenza marinara, l'indennità giornaliera, pari al settantacinque per cento del salario, deve essere corrisposta al lavoratore marittimo in relazione ad una temporanea inabilità all'esercizio della navigazione causalmente riferibile a malattia o ad infortunio (inabilità il cui accertamento è di competenza delle commissioni di cui agli artt. 4 e 5 del R.D.L. 14 dicembre 1933 n. 1773, convertito in legge 22 gennaio 1934 n. 244); infatti l'articolo unico della legge 16 ottobre 1962 n. 1486, modificando la disposizione di cui all'art. 6 del R.D.L. 23 settembre 37 n. 1918 (sull'assicurazione contro le malattie per la gente del mare), a norma della quale l'erogazione della suddetta indennità, prevista in favore del lavoratore di fatto totalmente impedito ad attendere al lavoro, era collegata alla durata dell'assistenza medico chirurgica (spettante, ai sensi della lettera a) del medesimo articolo, fino alla guarigione clinica e per la durata massima di un anno), ha, da un lato, stabilito un prolungamento della indennità, e, dall'altro, ne ha ampliato il presupposto (in precedenza fissato in coincidenza con le esigenze terapeutiche oggetto della prestazione di assistenza medico-chirurgica), consentendone l'erogazione (fino al massimo di un anno dalla dichiarazione dell'apposita commissione) anche al marittimo che, nonostante l'avvenuta guarigione clinica, non abbia ancora recuperato la condizione fisica necessaria per consentirgli l'esercizio della navigazione.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/12/1933 num. 1773 art. 4, Regio Decr. Legge 14/12/1933 num. 1773 art. 5, Legge 22/01/1934 num. 244, Regio Decr. Legge 23/09/1937 num. 1918
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)