Sez. 2, Sentenza n. 8222 del 11/08/1990 (Rv. 468821 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE CON DISTACCO) - REGOLAMENTI EDILIZI (INCIDENZA) - DEROGA - CONDIZIONI.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE CON DISTACCO) - REGOLAMENTI EDILIZI (INCIDENZA) - DEROGA - CONDIZIONI.*
Il criterio della prevenzione, quale si evince dal combinato disposto degli artt. 873-875 cod. civ., è derogato dal regolamento comunale edilizio nel caso in cui questi fissi la distanza non solo tra le costruzioni, ma anche delle stesse dal confine, tranne che, pur prevedendo siffatto metodo di misurazione, consenta anche le costruzioni in aderenza o in appoggio, con la conseguenza che in tale ipotesi il primo costruttore ha la scelta tra il costruire alla distanza regolamentare dal confine e l'erigere la propria fabbrica fino ad occupare l'estremo limite del confine medesimo, ma non anche quella di costruire a distanza inferiore dal confine, avendo detta prescrizione lo scopo di ripartire tra i proprietari confinanti l'Onere della creazione della zona di distacco tra le costruzioni, senza escludere la possibilità di costruzione in aderenza o in comunione di muro sul confine. (principio affermato con riferimento agli artt. 66 del programma di fabbricazione del comune di aradeo).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)