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Sez. 2, Sentenza n. 638 del 27/01/1996 (Rv. 495593 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - REGOLAMENTI EDILIZI (INCIDENZA) | Nuove costruzioni - Imposizione di una determinata distanza dal confine e facoltà di costruire in aderenza - Diritto del vicino di avvalersi del principio della prevenzione - Sussistenza - Condizioni -.
Stato
decisa il 1996-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495593-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - REGOLAMENTI EDILIZI (INCIDENZA)

Nel caso in cui le disposizioni regolamentari contengano per le nuove costruzioni l'imposizione di una determinata distanza dal confine e prevedano inoltre la facoltà di costruire in aderenza, è consentito al vicino di valersi del principio della prevenzione, sicché il primo costruttore ha la scelta tra il costruire a distanza regolamentare oppure costruire sul confine, ponendo in questo secondo caso il vicino, che voglia a sua volta edificare, nell'alternativa di chiedere la comunione del muro e di costruire in aderenza, ovvero, se ciò non voglia, di arretrare la sua costruzione sino a rispettare la maggiore intera distanza imposta dal regolamento comunale edilizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)