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Sez. 2, Sentenza n. 3529 del 15/04/1994 (Rv. 486195 - 01)

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Nelle costruzioni - Criterio della prevenzione (costruzione sul confine o con distacco) - Regolamenti edilizi (incidenza) | Regolamento edilizio locale (comune di Palagiano) - Previsione di distacco delle costruzioni dal confine - Obbligo di osservanza del privato che intenda costruire - Presenza sul confine di fabbricato costruito anteriormente - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1994-04-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486195-01

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Nelle costruzioni - Criterio della prevenzione (costruzione sul confine o con distacco) - Regolamenti edilizi (incidenza)

Nel caso in cui la normativa edilizia locale discostandosi dal criterio adottato dall'art. 873 cod. civ. stabilisca un distacco nelle costruzioni da misurarsi con riferimento al confine, con esclusione di ogni previsione contraria, il proprietario che voglia costruire è obbligato ad osservare tale maggiore distacco, anche in presenza sul confine di un fabbricato costruito anteriormente, non essendo operante il principio di prevenzione (principio affermato in fattispecie concernente la applicazione del regolamento edilizio del Comune di Palagiano).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 874, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)