Sez. 2, Sentenza n. 10576 del 14/04/1980 Ud. (dep. 18/10/1980) Rv. 146256 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - FACOLTA DISCREZIONALE - INSINDACABILITA IN CASSAZIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - FACOLTA DISCREZIONALE - INSINDACABILITA IN CASSAZIONE.*
L'Esercizio della facolta discrezionale, riconosciuta al giudice di appello, di ordinare la rinnovazione del dibattimento, non puo essere Sindacato in Sede di legittimita, quando dalla sentenza risulti l'inutilita delle nuove indagini, ai fini per i quali era stata richiesta.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)