Sez. L, Sentenza n. 564 del 06/02/1978 (Rv. 389878 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - AMMISSIBILITA - ESTENSIONE ALLE ECCEZIONI RICONVENZIONALI - INVALIDITA DI UN NEGOZIO - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - AMMISSIBILITA - ESTENSIONE ALLE ECCEZIONI RICONVENZIONALI - INVALIDITA DI UN NEGOZIO - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
La proponibilita in appello di nuove eccezioni, a norma dell'art 345 secondo comma cod proc civ, opera anche con riguardo alle cosiddette eccezioni riconvenzionali, le quali, pur ampliando l'oggetto della disputa e richiedendo la soluzione di nuove questioni di fatto o di diritto, hanno il limitato scopo di contrastare la pretesa avversaria. Pertanto, deve ritenersi consentita la deduzione, per la prima volta, in secondo grado, dell'invalidita di un negozio (nella specie, per vizio del consenso e per Mancanza di causa), ove tale deduzione sia diretta al mero fine di conseguire il rigetto della domanda proposta dalla controparte in forza del negozio medesimo, e non anche un'autonoma pronuncia giudiziale affermativa di quella invalidita. (V 1372/76, mass n 380077).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)